Aspetti generali

Le seguenti condizioni generali di contratto (di seguito denominate «CG») si applicano a CTA Energy Systems AG (di seguito «fornitore»).
 

1. Campo di applicazione

1.1 Le presenti CG si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra il fornitore e il cliente. Il cliente rinuncia a far valere le proprie condizioni generali. Il fornitore si riserva il diritto di integrare, rivedere o modificare le presenti CG il 1° gennaio di ogni anno, con effetto per tutti gli ordini successivi. Le CG modificate saranno pubblicate sul sito web del fornitore almeno 1 mese prima della loro entrata in vigore. Se il cliente non è d’accordo con le modifiche, deve comunicarlo al fornitore.
 

1.2 Eventuali accordi espliciti divergenti sono validi solo se stipulati per iscritto. Hanno la precedenza rispetto alle CG.
 

1.3 In linea di principio, le offerte del fornitore non sono vincolanti. Un contratto tra il fornitore e il cliente si perfeziona solo con la firma del documento contrattuale da parte di entrambe le parti o, in mancanza di tale documento, con la consegna della conferma scritta di accettazione dell’ordine del cliente (conferma d’ordine) da parte del fornitore.
 

2. Entità della fornitura e prestazioni

2.1 L’entità della fornitura e le prestazioni del fornitore sono definite nella conferma d’ordine e/o nel contratto di manutenzione. Le prestazioni non incluse devono essere concordate separatamente per iscritto.
 

2.2 Il fornitore ha il diritto di incaricare subappaltatori.
 

3. Diritti su disegni, documentazione tecnica, campioni e prototipi

3.1 Tutti i diritti relativi a disegni, documentazione tecnica, campioni, prototipi, invenzioni, processi ecc. elaborati dal fornitore, o per suo conto, sono di proprietà del fornitore.
 

4. Prezzi

4.1 I prezzi del fornitore si intendono in franchi svizzeri e includono l’imballaggio standard; non includono invece l’imposta sul valore aggiunto prevista per legge e le spese di trasporto.
 

4.2 I prezzi dei servizi si riferiscono alla loro esecuzione durante i seguenti orari di lavoro: nei giorni feriali dalle 06:00 alle 19:00. Al di fuori di questi orari è dovuto un supplemento secondo le tariffe vigenti del fornitore, comunque almeno del 50%.
 

4.3 Il fornitore si riserva il diritto di adeguare i prezzi dei propri servizi al mutare delle condizioni con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. I prezzi attuali vengono comunicati al cliente su sua richiesta.
 

5. Condizioni di pagamento

5.1 Le fatture del fornitore devono essere saldate al netto, senza alcuna detrazione, entro 30 giorni dalla data della fattura.
 

5.2 Alla scadenza del termine di pagamento subentrano automaticamente, vale a dire senza ulteriore sollecito, le penalità di mora. A partire da tale data, al cliente viene addebitato un interesse di mora del 10% annuo e il fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente le proprie forniture e prestazioni relative a singoli o tutti i contratti stipulati con il cliente. Dopo il decorso infruttuoso di un ulteriore termine di 30 giorni, il fornitore si riserva inoltre il diritto di disdire alcuni o tutti i contratti stipulati con il cliente e di richiedere il risarcimento dei danni.
 

5.3 È esclusa la compensazione di crediti del cliente con crediti del fornitore.
 

5.4 Eventuali reclami relativi a difetti avanzati dal cliente non lo esonerano dall'obbligo di pagamento.
 

5.5 Chi emette le fatture è il fornitore. Il cliente è tenuto al pagamento nei confronti del fornitore e può validamente liberarsi dal relativo obbligo effettuando il pagamento a quest’ultimo.
 

6. Riserva di proprietà e diritto di utilizzo

6.1 Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture fino a quando non ha ricevuto integralmente i pagamenti come da contratto. Con la conclusione del rapporto contrattuale, il cliente autorizza il fornitore a procedere all’iscrizione della riserva di proprietà nel registro ufficiale e a espletare tutte le relative formalità.
 

7. Termine di consegna

7.1 Se la data di consegna non è stabilita contrattualmente, il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato stipulato e sono stati effettuati eventuali pagamenti anticipati o fornite le garanzie concordate.
 

7.2 Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato:

a) se il fornitore non riceve in tempo utile le informazioni necessarie per l’esecuzione del contratto o se il cliente le modifica successivamente;

b) se si verificano impedimenti che il fornitore, nonostante l’applicazione della dovuta diligenza, non è in grado di evitare, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso di lui, presso il cliente o presso terzi. Tali impedimenti includono, ad esempio, epidemie, guerre, gravi interruzioni operative, infortuni, vertenze sul lavoro, consegne tardive o difettose dei materiali grezzi necessari, semilavorati o prodotti finiti, difetti di componenti importanti, misure o omissioni delle autorità, eventi naturali e altri casi di forza maggiore;

c) se il cliente o terzi sono in ritardo con i lavori che devono eseguire o con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, in particolare se il cliente non rispetta le condizioni di pagamento;
 

7.3      Il mancato rispetto dei termini di consegna non autorizza il cliente a pretendere il risarcimento dei danni, ma a disdire il contratto dopo il decorso infruttuoso di un ulteriore termine di almeno 60 giorni.
 

8. Trasferimento di vantaggi e rischi

8.1      Vantaggi e rischi vengono trasferiti al cliente nel momento previsto dalla legge.
 

9. Obblighi del cliente nell’esecuzione del contratto

9.1      Il cliente si impegna a collaborare nell’esecuzione del contratto.
 

9.2        Il cliente si impegna a farsi carico dei danni e dei costi aggiuntivi sostenuti dall'azienda e da terzi incaricati dal fornitore, derivanti dalla violazione del suo obbligo di collaborazione. Ciò si applica in particolare in caso di tempi di attesa causati dal cliente o di gravi problemi/difetti che si manifestano durante la realizzazione, riconducibili a una gestione del rischio inadeguata o assente da parte del cliente, o alla mancata tempestiva informazione al fornitore. Il cliente è inoltre tenuto a rimborsare al fornitore le spese sostenute inutilmente, come ad esempio trasferte o preparazioni di appuntamenti, qualora sia responsabile della mancata o insufficiente comunicazione di cancellazioni, posticipi o simili al fornitore. Ulteriori obblighi sono stabiliti nei contratti.

9.3      Il cliente è tenuto a controllare le forniture e le prestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della merce e dal completamento delle prestazioni e a notificare immediatamente per iscritto al fornitore eventuali difetti. In mancanza di segnalazioni, le forniture di materiale e le prestazioni si intendono approvate.
 

10. Garanzia, responsabilità per difetti

10.1    La garanzia del fornitore ha una durata di 24 mesi dalla consegna della merce o dal completamento delle prestazioni. Se è stato concordato un collaudo, il periodo di garanzia decorre dal superamento del collaudo. Se il cliente rifiuta di effettuare il collaudo, il termine decorre dal momento in cui il fornitore è pronto per il collaudo. Il cliente può far valere i diritti di garanzia solo se ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, in particolare ai propri obblighi di pagamento. I diritti di garanzia del cliente decadono anticipatamente se il cliente o terzi eseguono modifiche o riparazioni alle forniture e alle prestazioni oppure se, in caso di difetto, il cliente non adotta immediatamente tutte le misure adeguate per ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di risolvere il difetto.
 

10.2.   Il fornitore si impegna, su richiesta scritta del cliente, a riparare, rimediare o sostituire il prima possibile, a discrezione del fornitore, tutte le parti delle forniture e delle prestazioni che risultassero danneggiate o inutilizzabili entro la scadenza del periodo di garanzia, oppure a rimborsare la quota del prezzo di acquisto relativo a tali parti/compenso relativo alle prestazioni. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore.
 

10.3. Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore i danni che non siano dimostrabilmente derivati da materiali scadenti, costruzione errata o esecuzione difettosa, ma che siano ad esempio causati da normale usura, stoccaggio o trattamento inadeguati, manutenzione carente, inosservanza delle normative operative, sovraccarico eccessivo, mezzi operativi inadeguati, influssi chimici o elettrolitici, danni causati da vizi occulti non rilevabili con una corretta manutenzione o risoluzione dei problemi, danni diretti o indiretti derivanti da difetti, lavori di montaggio non eseguiti dal fornitore, ritardi di consegna causati da subfornitori, nonché per altri motivi non imputabili al fornitore.
 

11. Esclusione di ulteriori garanzie e responsabilità del fornitore

11.1    Tutte le pretese del cliente nei confronti del fornitore sono disciplinate in modo esaustivo nelle presenti Condizioni. Sono escluse pretese e avanzate non esplicitamente o non per iscritto dal cliente nei confronti del fornitore, ad esempio per il risarcimento dei danni, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso.
 

11.2    La responsabilità del fornitore è limitata al valore delle sue forniture e prestazioni. In nessun caso il cliente può avanzare pretese di risarcimento di danni che non siano riguardanti l’oggetto stesso della fornitura, quali ad esempio danni dovuti a ritardo o a interruzione della produzione, perdita di godimento, perdita di ordini, mancato guadagno nonché di altri danni diretti o indiretti e conseguenti.

11.3    La presente esclusione di garanzia e responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave del fornitore. Per il resto la presente esclusione di responsabilità non si applica nella misura in cui sia in contrasto con un diritto imperativo
 

12. Modalità di disdetta e annullamento di appuntamenti

12.1    Un rapporto contrattuale può essere disdetto per iscritto tre mesi prima della scadenza; in caso contrario, la durata si estende automaticamente per lo stesso periodo contrattuale.
 

12.2    Gli appuntamenti concordati per la fornitura delle prestazioni (indipendentemente dal fatto che si tratti di ordini singoli o permanenti) possono essere disdetti gratuitamente fino a sette giorni prima dell’appuntamento. In caso di disdetta tardiva (disdetta a meno di sette giorni prima dell’appuntamento), il fornitore ha il diritto di fatturare integralmente le prestazioni disdette anche senza la relativa erogazione.
 

13. Licenze e diritti immateriali

13.1    Qualora in relazione alle forniture e alle prestazioni del fornitore sussistano diritti di proprietà industriale o di diritto d’autore, il cliente si impegna a rispettare le disposizioni di licenza fornite.
 

13.2    Il cliente riconosce i diritti immateriali del fornitore. Non farà nulla che possa ledere tali diritti.
 

13.3    Il cliente rispetta i diritti di proprietà e di proprietà intellettuale sui beni, in particolare software e dati, che gli vengono ceduti durante l'esecuzione della prestazione contrattuale da parte del fornitore o di un subappaltatore (subfornitori e personale ausiliario).
 

14. Nullità parziale, foro competente e diritto applicabile

14.1    Eventuali integrazioni o modifiche dei contratti tra il fornitore e il cliente necessitano della forma scritta per essere valide.
 

14.2    Qualora una disposizione dei contratti tra il fornitore e il cliente sia o diventi inefficace, al suo posto si riterrà concordata una disposizione efficace che si avvicini il più possibile a quanto auspicato dalle Parti dal punto di vista economico. Lo stesso vale in caso di lacune normative
 

14.3    Foro competente esclusivo per tutte le controversie tra le Parti è, a discrezione del Fornitore, la sede del Fornitore, la sede del Cliente o qualsiasi altro foro competente previsto dalla legge.
 

14.4  I contratti tra fornitore e cliente sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1).

CTA Energy Systems AG, Hunzigenstrasse 2, 3110 Münsingen
valide dal 1° ottobre 2024

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